Il tribunale di Milano alle prese con i Creative Commons
Pochi giorni fa il tribunale di Milano ha deciso una vertenza tra un autore ed una casa editrice. Oggetto del contendere, il rifiuto dell’editore di pubblicare un’opera nonostante tra le parti vi fosse stata una prolungata trattativa, bruscamente interrotta ad un passo dalla conclusione.Motivo dell’interruzione, e del rifiuto di pubblicazione, la volontà dell’autore di pubblicare l’opera con licenza Creative Commons.
Si tratta di una tipologia di licenza che consente all’autore e titolare dei diritti un controllo granulare delle utilizzazioni dell’opera da parte di coloro che ne acquisiscono in licenza una copia.
La prassi, in materia di diritto di autore, prevede invece un regime di esclusiva assoluto, ben riassunto dalla frase “tutti i diritti riservati” che quasi sempre accompagna il simbolo ©, il quale a sua volta rinvia all’istituto del diritto di autore o copyright.
Sennonché l’esclusiva assoluta può essere poco giustificata in una moltitudine di casi: chi pubblica un’opera fotografica su un social network verosimilmente gradisce che essa venga condivisa da terzi ed anche riprodotta; ciò nonostante potrebbe volersi opporre all’uso di quell’immagine a fini commerciali, o alla sua modifica.
Lo stesso vale per un contributo pubblicato su un blog: l’autore di regola è ben contento di tutte quelle operazioni che portano il suo pensiero a conoscenza di più soggetti, purché non lo tradiscano o non lo presentino come proprio. E così via.
Le licenze Creative Commons si propongono di rispondere a queste e a simili sfide poste dal digitale, prevedendo che solo alcuni diritti, a scelta dell’autore, siano riservati. In tale modo vengono liberalizzate una serie di utilizzazioni, soprattutto creative, delle opere così pubblicate, salvaguardando al contempo i diritti che l’autore ritiene di volersi riservare in via esclusiva.
La decisione del tribunale di Milano citata in apertura non si occupa in dettaglio della liceità della licenza Creative Commons; la dà tuttavia per presupposta, nel momento in cui ritiene ragionevole la richiesta dell’autore di applicare tale regime, ritenuto compatibile con le esigenze dell’editoria tradizionale.
Si tratta di un messaggio innovativo, utile ad individuare la direzione verso cui l’editoria può scegliere di muoversi per rispondere alle molte e complesse sfide del digitale.
Gualtiero Dragotti
http://oralegale.corriere.it/2014/12/30/il-tribunale-di-milano-alle-prese-con-i-creative-commons/?refresh_ce-cp
9 gennaio 2015 admin Blog Creative Commons